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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Tutte le disposizioni relativa all’anagrafe sono disponibili all’indirizzo WEB

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/ala normativahttps://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/ala normativa

L’Ufficio Anagrafe è competente per l’Anagrafe dei Cittadini Residenti all’Estero (AIRE).

Ti sei appena trasferito all’estero?
La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. Anche chi è emigrato prima dell’entrata in vigore di questa legge deve iscriversi.

Perché isriversi all’AIRE ?
L’iscrizione all’AIRE è necessaria per ottenere tutti i documenti e i certificati che sono rilasciati dall’Ufficio consolare. Anche per poter richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto occorre aver adempiuto al predetto obbligo. Inoltre, una volta iscritti nel sistema informatico del Consolato, tutte le pratiche potranno essere svolte in tempi sensibilmente più brevi.

Cosa serve per iscriversi?
I cittadini italiani debbono essere iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano. L’iscrizione permette, tra l’altro, l’esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini, secondo la situazione di ciascuno. Il cittadino italiano ha inoltre l’obbligo di comunicare al proprio Comune e quindi all’Ufficio consolare tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero:
Nel primo caso (residenza in Italia) essi saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano e dovranno rivolgersi direttamente al Comune di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche;

Nel secondo caso (residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio; queste persone potranno rivolgersi all’Ufficio consolare italiano del proprio luogo di residenza all’estero per lo svolgimento delle pratiche anagrafiche, e il Consolato farà da tramite fra i cittadini residenti all’estero e il Comune italiano di iscrizione anagrafica.

Come ci si iscrive all’A.I.R.E.    

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta:

  • dall’interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) tramite il l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza all’estero;
  • dal Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero. Ugualmente,
  • dall’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza che puo’ richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad esempio, il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; ma in ogni caso il cittadino ne sarà informato per mezzo di un atto amministrativo del Comune, che gli sarà notificato dal Consolato italiano del luogo di residenza.

E’ possibile iscriversi all’A.I.R.E. tramite FAST IT, il portale online della Farnesina per i servizi consolari, registrandosi a questo link https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco. Per tutte le informazioni necessarie e tutti i dettagli dell’iscrizione visita la nostra pagina apposita: Portale dei Servizi Consolari.
In alternativa, le persone che desiderano richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. di un Comune italiano possono presentarsi direttamente al Consolato Generale d’Italia a Fiume (Riva 16 – 51000 Fiume) o inviare per posta elettronica (statocivile.fiume@esteri.it) i seguenti documenti:

– moduli di iscrizione AIRE:  ISCRIZIONE CITTADINI DALL’ITALIA    ISCRIZIONE NUOVI CITTADINI

– passaporto italiano o carta d’identità italiana validi;

– prova della stabile e legale residenza all’estero.

Modifiche iscrizione all’A.I.R.E. di minori
Le successive istruzioni si applicano nel caso in cui il minore si trasferisca con uno solo dei genitori.
In primo luogo occorre che la richiesta di iscrizione/variazione Aire di un minore non convivente con entrambi i genitori sia sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale; in secondo luogo occorre accertare, in sede di presentazione dell’istanza (anche quando inviata per posta o per via telematica), che essa sia corredata dalle copie del documento di identità di entrambi i firmatari.
In difetto dell’espressione di volontà di entrambi i genitori, si dovrà segnalare all’istante la necessità di integrare la domanda con il consenso mancante, che andrà prodotto nelle forme indicate nel paragrafo precedente. Si segnala al riguardo che il consenso deve essere attuale, cioè espresse in tempi ravvicinati o comunque espressamente richiamarsi alla domanda di variazione della residenza.Qualora l’istante dichiari l’inesistenza dell’altro consenso, ad esempio per morte dell’altro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua genitorialità o perché il minore è stato riconosciuto da un solo genitore, dovrà fornirne – ove non già presente in atti – evidenza documentale.Qualora l’istante dichiari invece la semplice impossibilità di ottenere il consenso dell’altro genitore (non solo, ad esempio, nel caso di irreperibilità dello stesso, ma anche e soprattutto in caso di mero disinteresse), dovrà comunque fornire le ultime coordinate conosciute dove egli risulta potenzialmente rintracciabile, intendendo come tali non solo l’indirizzo, ma anche eventuali contatti telefonici o di posta elettronica.

Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.

Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).

Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia; ma – se il cittadino italiano risiede all’estero – il Comune italiano può essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa dell’interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.

I cittadini italiani residenti al di fuori dell’Italia sono quindi tenuti ad informare il Consolato italiano del luogo di residenza su ogni variazione intervenuta riguardo a:

– indirizzo all’estero;

– cittadinanza;

– stato civile;

– composizione del nucleo familiare;

– cambio di nome.

La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia ed all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.