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Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

 

Legge n.124 del 8/3/2006

Formulario richiesta di cittadinanza

Elenco documenti per richiesta cittadinanza

D.L. n.1430/47 (Trattato Parigi)

Legge n.73/77  (Trattato Osimo)

  • Domande per l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio Art. 5 L.91/1992:

ART. 5 – PRESENTAZIONE DOMANDA

ART. 5 – ELENCO DOCUMENTI

 

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE

  • Per filiazione
  • Per nascita sul territorio italiano,in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
  • Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
  • Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione).

MODALITÀ D’ACQUISTO A DOMANDA

Dichiarazione di volontà dell’interessato

Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):

  • svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE

1. CENNI NORMATIVI

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

Legge N.123 del 21 aprile 1983

Legge N. 91 del 5 febbraio 1992

Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017

Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018 Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018

Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020

 

2. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA

Residenza nella circoscrizione consolare:

  • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza per il tramite del portale cittadinanza del Ministero dell’Interno https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/;
  • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
  • Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
  • Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
  • Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);
  • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
  • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
  • Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
  • Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
  • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
  • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

3. DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA

1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dalle Autorità del Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. Per i cittadini croati occorre semplicemente allegare l’atto di nascita redatto su formulario plurilingue.

2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

  • Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
  • Il certificato penale croato „Potvrda iz kazene evidencije“ si richiede al Ministero della Giustizia: Ministarstvo pravosuđa, Odjel za kaznenu evidenciju, Ulica Grada Vukovara 49, 10000 Zagreb; maggiori informazioni sui siti: https://mpu.gov.hr/potvrda-iz-kaznene-evidencije-radi-ostvarivanja-prava-u-inozemstvu-certificate-of-non-conviction/6686 e https://gov.hr/hr/potvrde-za-ostvarenje-prava-u-inozemstvu/474
  • Tradurre il certificato penale in lingua italiana da un interprete legale (l’elenco è diposnibile anche sul sito del Consolato Generale d’Italia a Fiume (liste-avvocati-traduttori ) e legalizzare la traduzione con timbro “Apostille” presso il competente Tribunale comunale (Općinski sud);
  • Si raccomanda di scansionare tutte le pagine del certificato penale in un unico file PDF prima di allegarlo alla domanda on line;
  • In alternativa, il certificato penale puo’ essere presentato su modello standard plurilingue ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 che semplifica i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea (višejezični standardni obrazac temeljem Uredbe (EU) 2016/1191) da richiedere allo stesso Ufficio croato. Tale modulo NON deve essere tradotto ne’ legalizzato.

3. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

4. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.

5. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000)

6. Permesso di soggiorno croato (dozvola boravka – cittadini stranieri) o certificato di residenza uvjerenje o prebivalištu-cittadini croati) in corso di validità per la verifica della residenza in Croazia (o prova di indirizzo recente per i cittadini UE).

7. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri

Nella circoscrizione del Consolato Generale d’Italia a Fiume è possibile sostenere gli esami per il rilascio dei certificati di competenza linguistica CLIQ presso i diversi enti di seguito indicati:

Centro per le Lingue Straniere Dante – FIUME
Comitato Dante Alighieri di Fiume – FIUME
Comitato Dante Alighieri di Spalato – SPALATO
Pappagallo D.o.o. – SPALATO
Comitato Dante Alighieri di – ZARA

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  1. Coloro che abbiano conseguito un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero, purche’ riconosciuto dal MAECI e/o dal MIUR
  2. Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
  3. I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico

 

4. PROCEDURA

FASE 1 – REGISTRAZIONE

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda).

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.


FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: (https://portaleserviziapp.dlci.interno.it).

Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.

Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

  • nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita. I dati così inseriti non potranno più essere modificati e saranno riportati nel successivo decreto. E’ quindi molto importante compilare con attenzione questa prima scheda anagrafica.
  • Nelle schermate successive l’istante dovrà̀ compilare altre specifiche maschere anagrafiche per ciascuno dei documenti inseriti a corredo della domanda (certificati penali, documento di riconoscimento, estratto di matrimonio, certificato di lingua italiana…). I dati anagrafici inseriti per ogni scheda dovranno sempre coincidere. Vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
  • Specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione
  • Una volta inviato il modulo, il sistema invierà una mail all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione. Sarà necessario seguire le istruzioni ricevute per confermare la registrazione tramite il link ricevuto nella mail. Una volta effettuata la conferma della registrazione, sarà possibile accedere al sistema con la userID e password create per la propria utenza.

 

FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE 

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

 

 FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

 

FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

– atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;

– certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti);

– certificato di esistenza in vita del coniuge/parte dell’unione civile italiano/a qualora non sia presente all’atto del giuramento.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

5. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COSTI

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.

Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

Costi:

Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online)

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Articoli della tabella consolare da applicare:

  • Autentica di firma sull’istanza: art. 24 (Euro 14,00);
  • Marca da bollo sull’istanza: Euro 16,00 Dall’estero è invece possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario su IBAN della Banca d’Italia IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501. Nella domanda di cittadinanza va inserito il codice numerico della marca da bollo telematica oppure gli estremi del bonifico eseguito dall’estero .
  • Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71 (Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione), Euro 10,00;
  • Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71, Euro 10,00;
  • Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art N/A, Euro 16,00.

Naturalizzazione

I requisiti sono:

  • dieci anni di residenza legale;
  • reddito sufficiente;
  • assenza di precedenti penali;
  • rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

Il numero di anni può essere abbreviato a:

  • tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
  • quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
  • cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
  • sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
  • non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA D’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

Documenti AUTOCERTIFICABILI:

  • Certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo);
  • Certificato di Stato di famiglia (in bollo);
  • Certificato storico di residenza; se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo);
  • Copia autenticata dei modelli 740 o 101 del triennio antecedente la domanda oppure certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda.

Documenti NON AUTOCERTIFICABILI:

  • richiesta di acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato reperibile presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato;
  • atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, nella quale vanno indicate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;
  • Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (autocertificabile solo dai cittadini comunitari);
  • Autorizzazione alle competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;
  • Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura (solo per richiedenti la cittadinanza per residenza in Italia);
  • Certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Dopo la presentazione della domanda, vengono richiesti dall’autorità competente altri documenti quali:

  • Certificato sui carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura e il Tribunale competenti per territorio, in relazione alla località di residenza dell’interessato;
  • Dati relativi all’ingresso e al soggiorno dell’interessato;
  • Estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Il richiedente, per abbreviare l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, anche non autenticata, dei certificati in suo possesso.

Riacquisto della cittadinanza italiana in caso di perdita

In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:

Automaticamente

  • dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci.

Con domanda

  • prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
  • presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
  • mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.

Domande per l’acquisto/riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi della Legge 124/2006: