{"id":85,"date":"2023-04-03T19:28:49","date_gmt":"2023-04-03T17:28:49","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=85"},"modified":"2026-01-08T10:19:10","modified_gmt":"2026-01-08T09:19:10","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consfiume.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 iscriversi all&#8217;AIRE ?<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470\/1988; art. 11 L. 1228\/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459\/2001;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all\u2019U.E.;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio di documenti di identit\u00e0 e di viaggio;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all\u2019estero;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che fissano all\u2019estero la dimora abituale;<\/li>\n<li>quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all\u2019estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Non devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;<\/li>\n<li>i lavoratori stagionali;<\/li>\n<li>i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all\u2019estero nell\u2019ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori dal territorio nazionale;<\/li>\n<li>i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;<\/li>\n<li>i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all\u2019estero.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ti sei appena trasferito all&#8217;estero?<\/strong><br \/>\nLa legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all&#8217;estero la loro residenza devono, <strong>entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione<\/strong>, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. L&#8217;iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<\/p>\n<p><strong>Come si effettua la domanda di iscrizione all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La richiesta va effettuata attraverso il portale\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Fast-It<\/a>\u00a0<\/strong>compilando l\u2019apposito modulo di richiesta, allegando la documentazione che provi l\u2019effettiva residenza legale nella circoscrizione consolare e una copia del documento d\u2019identit\u00e0 .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019iscrizione del cittadino residente all\u2019estero pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470\/1988).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8\u00a0<strong>GRATUITA<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. \u00a0Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<div><\/div>\n<div><strong>Modifiche iscrizione all&#8217;A.I.R.E. di minori<\/strong><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Le successive istruzioni si applicano nel caso in cui il minore si trasferisca con uno solo dei genitori.<\/div>\n<div><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">In primo luogo occorre che la richiesta di iscrizione\/variazione Aire di un minore non convivente con entrambi i genitori sia sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale; in secondo luogo occorre accertare, in sede di presentazione dell\u2019istanza (anche quando inviata per posta o per via telematica), che essa sia corredata dalle copie del documento di identit\u00e0 di entrambi i firmatari.<br \/>\nIn difetto dell\u2019espressione di volont\u00e0 di entrambi i genitori, si dovr\u00e0 segnalare all\u2019istante la necessit\u00e0 di integrare la domanda con il consenso mancante, che andr\u00e0 prodotto nelle forme indicate nel paragrafo precedente. Si segnala al riguardo che il consenso deve essere attuale, cio\u00e8 espresso in tempi ravvicinati o comunque espressamente richiamarsi alla domanda di variazione della residenza. Qualora l\u2019istante dichiari l\u2019inesistenza dell\u2019altro consenso, ad esempio per morte dell\u2019altro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua genitorialit\u00e0 o perch\u00e9 il minore \u00e8 stato riconosciuto da un solo genitore, dovr\u00e0 fornirne \u2013 ove non gi\u00e0 presente in atti \u2013 evidenza documentale. Qualora l\u2019istante dichiari invece la semplice impossibilit\u00e0 di ottenere il consenso dell\u2019altro genitore (non solo, ad esempio, nel caso di irreperibilit\u00e0 dello stesso, ma anche e soprattutto in caso di mero disinteresse), dovr\u00e0 comunque fornire le ultime coordinate conosciute dove egli risulta potenzialmente rintracciabile, intendendo come tali non solo l\u2019indirizzo, ma anche eventuali contatti telefonici o di posta elettronica.<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero. Perch\u00e9 iscriversi all&#8217;AIRE ? L\u2019iscrizione [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":59,"menu_order":4,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-85","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consfiume.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/85","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consfiume.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consfiume.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consfiume.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consfiume.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=85"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/consfiume.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/85\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2768,"href":"https:\/\/consfiume.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/85\/revisions\/2768"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consfiume.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/59"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consfiume.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=85"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}