Pagina in aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 28 marzo 2025, n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”.
A. La legge 14 dicembre 2000, n. 379 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico ed ai loro discendenti in possesso dei seguenti requisiti:
– nascita e residenza dell’avo nei territori già appartenenti all’impero austro-ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;
– emigrazione all’estero dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.
La dichiarazione tesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana poteva essere resa entro il 20 dicembre 2010 davanti all’autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiedeva all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.
Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora il parere sia favorevole il Ministero dell’Interno rilascia un nulla osta al riconoscimento.
B. La legge 8 marzo 2006, n. 124 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che l’hanno persa allorché tali territori vennero ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947 e di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.
L’istanza va presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia, allegando i seguenti documenti.
I soggetti destinatari dell’art.19 del Trattato di Pace di Parigi, al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett.a) della legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:
a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
c) certificato di attuale residenza;
d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;
e) certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947- data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto ecc.);
f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.).
I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:
– certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;
– certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;
– certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
– attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;
– ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.
I soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1 lett. a), allegheranno all’istanza di riconoscimento la seguente documentazione:
a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
c) certificato di residenza attuale;
d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);
e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
f) ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.
I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett.
b), i seguenti documenti:
– certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;
– certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;
– certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
– attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;
– ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.
Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali configura un acquisto per beneficio di legge: non è pertanto possibile, per il genitore cittadino, rendere la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza a favore del figlio minore prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992, poiché il genitore riconosciuto non è un cittadino italiano per nascita.
Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti gli interessati, residenti nella circoscrizione consolare, dovranno presentare apposita istanza al Consolato Generale d’Italia a Fiume (PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere all’ufficio cittadinanza via mail all’indirizzo cittadinanza.fiume@esteri.it ).