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Traduzione e legalizzazione dei documenti

La Croazia al momento della sua costituzione avvenuta l’8 ottobre 1991 ha fatto proprie le convenzioni allora in vigore con la ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, tra le quali anche quella dell’Aja del 5 ottobre 1961 che abolisce la legalizzazione degli atti pubblici stranieri.

La convenzione semplifica le procedure per ottenere che, un documento rilasciato in Croazia, sia valido in un’altra nazione (come l’Italia), firmataria della stessa convenzione.

Se si e’ in possesso di un documento (originale e/o fotocopia conforme all’originale), rilasciato da parte delle Autorita’ croate, e questi deve avere valenza in Italia, si rende necessario, se il documento e’ in lingua, venga tradotto da un traduttore Ufficiale, e successivamente “Apostillato” da parte del Tribunale comunale competente.

Nessuna altra legalizzazione e’ necessaria da parte di questo Consolato Generale, perche’ il documento possa avere effetto legale in Italia, l’articolo 9 della stessa convenzione – al riguardo – fa esplicito divieto di ulteriori autentiche.

Sono altresi’ esenti da legalizzazioni:

  • Gli atti di stato civile croati rilasciati su moduli plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 27.09.1956 nonche’ quelli rilasciati ai sensi della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976.