L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
Perché iscriversi all’AIRE ?
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470/1988; art. 11 L. 1228/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Ti sei appena trasferito all’estero?
La legge n.470 del 1988 stabilisce che tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, fare apposita dichiarazione presso il competente Ufficio consolare. L’iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Come si effettua la domanda di iscrizione all’A.I.R.E.:
La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast-It compilando l’apposito modulo di richiesta, allegando la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità .
In alternativa, le persone che desiderano richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E. di un Comune italiano possono presentarsi direttamente al Consolato Generale d’Italia a Fiume (Riva 16 – 51000 Fiume) o inviare per posta elettronica (statocivile.fiume@esteri.it) i seguenti documenti:
– moduli di iscrizione AIRE: ISCRIZIONE CITTADINI DALL’ITALIA ISCRIZIONE NUOVI CITTADINI
– passaporto italiano o carta d’identità italiana validi;
– prova della stabile e legale residenza all’estero.
L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).
Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.
Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
In difetto dell’espressione di volontà di entrambi i genitori, si dovrà segnalare all’istante la necessità di integrare la domanda con il consenso mancante, che andrà prodotto nelle forme indicate nel paragrafo precedente. Si segnala al riguardo che il consenso deve essere attuale, cioè espresso in tempi ravvicinati o comunque espressamente richiamarsi alla domanda di variazione della residenza. Qualora l’istante dichiari l’inesistenza dell’altro consenso, ad esempio per morte dell’altro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua genitorialità o perché il minore è stato riconosciuto da un solo genitore, dovrà fornirne – ove non già presente in atti – evidenza documentale. Qualora l’istante dichiari invece la semplice impossibilità di ottenere il consenso dell’altro genitore (non solo, ad esempio, nel caso di irreperibilità dello stesso, ma anche e soprattutto in caso di mero disinteresse), dovrà comunque fornire le ultime coordinate conosciute dove egli risulta potenzialmente rintracciabile, intendendo come tali non solo l’indirizzo, ma anche eventuali contatti telefonici o di posta elettronica.