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Elezioni politiche

La nuova legge 3 novembre 2017, n.165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali” delinea un sistema elettorale “misto”, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.

L’assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.
L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto.

Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, che prevede l’assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero.

In particolare, i cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi.

La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 (per l’elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d’età, e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.

Per favorire l’aggiornamento dei dati gli elettori devono comunicare all’Ufficio consolare i propri dati aggiornati.

I candidati inseriti nelle liste elettorali presentate in ciascuna ripartizione geografica devono essere residenti ed elettori di tale ripartizione.

Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero viene espresso per corrispondenza. Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l’Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso; le liste dei candidati; un foglio esplicativo sulle modalità del voto. L’elettore deve rispedire la busta preaffrancata all’Ufficio consolare entro i termini indicati dal Ministero. L’Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.

Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta al proprio Ufficio consolare.

Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.

Anche lo svolgimento della campagna elettorale verrà regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui sopra, non precluderà l’esercizio del voto per corrispondenza.

I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza. La normativa prevede, infatti, che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto.

L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni. L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.

Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia optato per l’esercizio del voto in Italia.

Il voto in Italia resta peraltro la modalità obbligatoria per i cittadini italiani residenti nei Paesi con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese sopra citate, nonché per quelli residenti in Paesi la cui situazione politico-sociale non garantisca, anche temporaneamente, il rispetto delle condizioni oggetto di tali intese. In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia. A tal fine, l’elettore dovrà presentare apposita istanza al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Gli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, possono produrre espressa opzione – valida esclusivamente per la medesima consultazione elettorale alla quale si riferisce – per esercitare il voto per corrispondenza nella circoscrizione estero per liste di candidati presentate nella ripartizione ove dimorano. L’opzione per il voto nella circoscrizione estero potrà essere prodotta altresì dai familiari con essi conviventi. L’opzione dovrà pervenire al comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data delle elezioni (art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n.459, inserito dalla legge 6 maggio 2015, n.52, e di recente modificato dall’art.6, comma 2, lettera a), della legge 3 novembre 2017, n.165).

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali