I cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto, oltre che per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, anche per i referendum popolari abrogativi e confermativi.
Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.
Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 (per l’elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d’età, e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.
Per favorire l’aggiornamento dei dati, la Legge 459 dispone l’obbligo, per gli elettori, di comunicare all’Ufficio consolare i propri dati aggiornati.
I candidati inseriti nelle liste elettorali presentate in ciascuna ripartizione geografica devono essere residenti ed elettori di tale ripartizione.
Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.
I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza. La Legge 459 prevede infatti che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto.
L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni. L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.