Si rammenta a tutti i connazionali che l’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e l’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente all’Estero (A.I.R.E.) del Comune di provenienza (a cui il Consolato trasmette la richiesta iscrizione in A.I.R.E. e dunque di cancellazione A.P.R.).
Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213, fino a 1000,00 euro per ogni anno di mancata iscrizione, per un massimo di 5 anni.
Le sanzioni si applicano per individuo e non per nucleo familiare, e riguardano anche i minori.
L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.